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vigore dal 1998 TITOLO I - Denominazione - Sede Art.
1 - Denominazione Tra i soggetti che effettuano la professione di
Infermieri di Area Critica viene costituita una Associazione Nazionale,
con la denominazione: Aniarti Art.
2 - Sede La
sede dell'Associazione è fissata nella città di residenza del
Presidente. TITOLO II - Oggetto Sociale Art.
3 L'Associazione al fine di perseguire gli scopi culturali che si propone, ha per oggetto:-
il promuovere la qualificazione dei soci, il loro aggiornamento, la
ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo
sviluppo professionale, sia in ambito nazionale che in ambito
internazionale; -
il contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Area
Critica attraverso una risposta completa ed adeguata ai bisogni di
assistenza infermieristica del cittadino; -
il coinvolgere e rappresentare gli infermieri dell'Area Critica
nelle questioni che riguardano la crescita
culturale e professionale, l'organizzazione dei lavoro, i rapporti tra
operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per
tutte le problematiche concernenti la
professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale. TITOLO III - Dei soci Art.
4 Possono divenire soci tutti coloro che siano infermieri che operino in Area Critica o che si riconoscano nella filosofia della Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.I
soci possono essere: -
soci Ordinari; -
soci Onorari; -
soci Sostenitori. Soci Ordinari: i
soci Ordinari sono coloro i quali, in possesso del requisito di cui al 1° comma, siano in regola con il versamento della quota associativa
annuale. Essi hanno diritto di voto. Soci Onorari: i
soci Onorari sono figure interne o esterne alla professione che abbiano
operato nell’interesse dell’Associazione. Vengono proposti dai soci o
dal Comitato Direttivo e sono nominati dal Consiglio Nazionale. Essi non
hanno diritto di voto. Soci
Sostenitori: i soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, si riconoscono nella filosofia e negli scopi associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto. Art.
5 I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per: -
dimissioni volontarie; -
esclusione conseguente ad un comportamento che sia di nocumento
all'etica e alla deontologia professionale; -
il mancato versamento
della quota annuale. L'esclusione
può essere decretata dal Consiglio Nazionale, a proprio insindacabile
giudizio. Il procedimento di esclusione prevede la
denuncia da parte di uno qualsiasi dei soci, in relazione al
comportamento indegno tenuto dall' escludendo, comportamento che abbia
arrecato nocumento all'etica ed all'immagine dell'Associazione, tenuto
conto del codice deontologico professionale e degli scopi
dell'Associazione medesima, e sentito l'interessato. Art. 6Sono organi dell’Associazione: -
l’Assemblea Generale dei soci; -
il Consiglio Nazionale; -
il Comitato Direttivo; -
il Presidente; -
il Vicepresidente; -
il Tesoriere; -
il Direttore della rivista ufficiale “SCENARIO”; -
il Collegio dei Revisori dei conti Art. 7 – Assemblee Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci. L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno, in coincidenza del Congresso, e, su proposta del Comitato Direttivo, decide le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione, e ne approva il bilancio. La convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Comitato Direttivo, per posta ordinaria, almeno 30 giorni prima della data fissata e viene pubblicata sulla rivista “SCENARIO”. Al di fuori della circostanza precedente, l’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo, oppure che sia richiesto da almeno ¾ dei componenti del Consiglio Nazionale, oppure che sia richiesto da almeno 1/3 dei soci ordinari. L’assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione dei bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. Nelle
Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto solo i
soci ordinari. E’ ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due
per ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima
convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta,
tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari, ed in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti
e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei
soci ordinari presenti e/o rappresentati. La
convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, viene effettuata dal
Comitato Direttivo, per posta ordinaria, almeno 30 giorni prima della data
fissata, e viene pubblicata sulla rivista "SCENARIO". Art.
8 - Consiglio Nazionale Il
Consiglio Nazionale è costituito dai rappresentanti regionali eletti dai
soci ordinari il cui mandato inizia alla data del Congresso Nazionale
dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche. 1 delegati vengono
assegnati alle singole regioni secondo il seguente schema: numero
dei soci da 1 a
50 = 1 delegato numero
dei soci da 51 a 100 = 2
delegati numero
dei soci da 101 a 200 = 3 delegati numero
dei soci da 201 a 500 = 4 delegati numero
dei soci oltre 500
= 5 delegati Per
l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale, i soci
Ordinari esprimeranno il loro voto tramite posta. Lo scrutinio e la
nomina dei rappresentanti regionali eletti, avverrà in sede di
Congresso Nazionale. Art. 9Il
Consiglio Nazionale si considera insediato appena proclamata l'elezione
dei suoi rappresentanti in seno al Congresso Nazionale dell'anno fissato
per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal
Presidente uscente, per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo e
dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente dei Collegio
medesimo. Il voto sarà segreto. Art. 10Le
riunioni dei Consiglio Nazionale si tengono almeno tre volte l'anno, dopo
la prima, e sono convocate dal Comitato Direttivo o da
almeno un terzo dei componenti dei Consiglio Nazionale, qualora ne
facciano richiesta scritta al Presidente. Il Consiglio Nazionale è chiamato a decidere sulla programmazione e
sulle scelte dell'Associazione. In
caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso
di un componente del Consiglio Nazionale, subentra il primo dei non
eletti. Nell’elezione dei componenti del Comitato Direttivo, ogni membro del
Consiglio Nazionale può esprimere un numero di preferenze pari al numero
dei componenti del Comitato Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente
almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità
il Presidente ha diritto a due voti. Art.
11 - Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo viene eletto dal Consiglio Nazionale. I suoi
membri possono essere scelti tra tutti i soci Aniarti, e faranno parte, di
diritto, del Consiglio Nazionale. Se l'eletto nel Comitato Direttivo
riveste contestualmente anche la carica di Delegato Regionale, dovrà, a
pena di decadenza dal Comitato Direttivo, rassegnare immediatamente le
dimissioni da Delegato Regionale. Il
Comitato Direttivo è composto da dieci membri. Il
Comitato Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente del Comitato
stesso, che diviene, allo stesso tempo, Presidente del Consiglio
Nazionale, il Vicepresidente, il Tesoriere, e il Direttore responsabile
della rivista ufficiale "SCENARIO". Le riunioni del Comitato
Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno quattro membri qualora
ne facciano richiesta scritta al Presidente. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Aniarti. Gestisce la
programmazione dell'attività, rappresenta l'Associazione, coordina i vari
aspetti operativi, formula le proposte per il Consiglio Nazionale, vigila
sull'applicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale e delle
Assemblee Generali, stabilisce le quote annuali di iscrizione, cura i
rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati,
organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica
e amministrativa. Le
riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei
componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il
Presidente ha diritto a due voti. In
caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso
di uno dei componenti del Comitato Direttivo, esso Comitato provvederà
alla cooptazione, al proprio interno, del componente medesimo, purché il
cooptato faccia parte del Consiglio Nazionale. Il componente cooptato dura
in carica sino al prossimo Congresso Nazionale. Nel
caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir meno la maggioranza
dei componenti del Comitato Direttivo eletti dai membri del Consiglio
Nazionale, esso Comitato deve considerarsi decaduto e devesi convocare il
Consiglio Nazionale, a cura dei restanti componenti dei Comitato
Direttivo, per l'elezione ex novo, dei componenti del Comitato medesimo. Art.
12 - Presidente Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
convoca e presiede il Comitato Direttivo, il Consiglio Nazionale e
l'Assemblea Generale. Art.
13 - Vicepresidente Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle
sue funzioni in caso di impedimento o per delega dello stesso. Art.
14 - Tesoriere Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote
le quote associative, provvede alle operazioni contabili e amministrative
autorizzate dal Comitato Direttivo, gestisce su delega del Comitato
Direttivo i conti correnti e depositi postali o bancari intestati all'Aniarti
e la cassa corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e
contabile. Art.
15 - Direttore della rivista Il
Direttore Responsabile della rivista "SCENARIO", organo
ufficiale dell'Aniarti, cura, in armonia con il Comitato Direttivo, le
linee editoriali, la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E’
responsabile di tutta l'attività di redazione. Art.
16 - Collegio dei Revisori Il
Collegio dei Revisori è composto da n. 3 membri e provvede all'esame del
bilancio consuntivo dell'esercizio prima che sia sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, dandone conto
all'Assemblea stessa, attraverso una propria relazione. I
suoi componenti vengono eletti dal Consiglio Nazionale all'interno dei
propri membri, purché estranei al Comitato Direttivo. Art.
17 I Delegati Regionali: -
rappresentano l'Associazione a livello regionale; -
programmano e gestiscono in accordo con il Comitato Direttivo
l'attività associativa nella regione di appartenenza; -
curano la diffusione
della rivista "SCENARIO" e di altro materiale associativo; -
promuovono le adesioni
all'Aniarti. TITOLO V - Scioglimento e
liquidazione Art.
18 Addivenendosi
per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea Ordinaria dei soci
stabilirà le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per
la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti
necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche
in giudizio. Compiuta la liquidazione ed
estinte le passività, il liquidatore od i liquidatori redigeranno un
rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari e
ripartiranno l'eventuale residuo tra i soci stessi. TITOLO VI - Disposizioni varie
Art.
19 Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al
Presidente non meno di sei mesi prima dell'Assemblea Generale da almeno
1/5 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale o del
Comitato Direttivo. Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno
tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Art.
20 Il Consiglio Nazionale ha facoltà di rinviare ad appositi regolamenti
alcuni aspetti dell'attività associativa. Art. 21Tutte
le cariche associative hanno durata triennale. Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Art.
22 L'Associazione
non ha fini di lucro. TITOLO VII - Clausola
compromissoria Art.
23 Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli
aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza dei presente
Statuto, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due
eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i
primi due. In mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà il Presidente
del Collegio dei Revisori. La
parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla
parte interessata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando contestualmente
il proprio arbitro. Nei 20 giorni successivi la controparte indicherà il
proprio arbitro. In
caso di difetto di indicazione del proprio arbitro, la medesima parte si
intenderà soccombente. Il
Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più
ampie facoltà di istruttoria, delibererà senza vincoli di rito e tutte
le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del
Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato. Art. 24Per
quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento
alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle Leggi
speciali in materia. |
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23/06/2001 |