Decreto Legge sull'emergenza Infermieristica e il riconoscimento dei titoli di studio pregressi

 

decreto legge emergenza infermieristica e riconoscimento titolipregressi
Il decreto legge dovrebbe essere pubblicato lunedì 12/11/2001

Disposizioni urgenti in materia sanitaria
ARTICOLO 1 
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica 
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a
procedure concorsuali. Le aziende unità sanitaria locale e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei limiti
delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui
all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il
31 dicembre 2003: a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente
risolto il rapporto di lavoro; b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato,anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 17 del Ccnl 1° settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità e i criteri indicati dai
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo. 
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le aziende unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani e gli istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione,
possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori del l'impegno di servizio, rispetto a
quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione
ancorché resa al l'amministrazione di appartenenza. 
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti della stessa amministrazione, in possesso dei seguenti
requisiti: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno 6 mesi; b) essere esenti da limitazioni anche
parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la
prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio,
comprese le assenze per malattia. 
4. L'amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti
di degenza e l'attività delle sale operatorie. 
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa
sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo
finanziario di cui al comma 1. 
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31
dicembre 2003. 
7. Il ministro della Salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate
attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento
teorico e di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della Commissione e di espletamento del l'esame finale. I
predetti corsi sono svolti dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni. 
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di
cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni fra il ministro della Salute, il ministro del
Lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata,
per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di
collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione
dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o
sotto la sua supervisione. 
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale n. 509/1999, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera. 
10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che
abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali Ipasvi, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in
Scienze infermieristiche, ai master e agli altri corsi di formazione post base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola "architettura" è inserita la seguente locuzione: "ai corsi di laurea
specialistica delle professioni sanitarie". 
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del l'8 agosto
2001. 

ARTICOLO 2 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Aniarti: www.aniarti.it

 
 
 
10/03/2001